Trasporto pubblico: adeguato il Fondo di solidarietà

Le nuove previsioni normative sono pienamente vigenti dal 17 ottobre 2023

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto datato 29 agosto 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficializzato l’avvenuto adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Le misure di integrazione salariale previste includono l’assegno ordinario e straordinario nonchè gli interventi formativi. Ciò premesso, con il messaggio n. 3548 del 10 ottobre 2023 l’INPS fornisce le prime indicazioni.

In particolare, il decreto interministeriale del 29 agosto 2023 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 28 dicembre 2022 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA.

Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data del 17 ottobre 2023.

A seguito delle novità introdotte, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo Trasporto Pubblico, tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo Trasporto Pubblico e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023.

Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 agosto 2023 (ottobre 2023) anche i datori di lavoro delle aziende, che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo Trasporto Pubblico il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.