Trattamenti di integrazione salariale: ricorso amministrativo entro 30 giorni

Il ricorso amministrativo deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o accoglimento parziale dell’istanza

Il termine per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale. Conseguentemente, una volta concluso il regime transitorio previsto al paragrafo 4 della circolare n. 48/2023 per i ricorsi notificati in data anteriore al 17 maggio 2023, le indicazioni fornite con il precedente messaggio n. 2939/2013 devono intendersi superate. Lo ha chiarito l’INPS con il messaggio n. 1900 del 23 maggio 2023.

Con la circolare n. 48 del 17 maggio 2023 l’INPS ha illustrato i contenuti del “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS”, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023.

In ordine ai termini di proposizione dei ricorsi amministrativi, il paragrafo 4 della citata circolare tratta in modo dettagliato le diverse tempistiche previste dal nuovo Regolamento, che tengono conto sia delle discipline concernenti le varie gestioni previdenziali dell’Istituto, sia della tipologia di provvedimento che si intende impugnare.

Con particolare riguardo ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, è stato indicato che i relativi ricorsi amministrativi devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell’istanza. È stato altresì evidenziato che il suddetto termine trova applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare n. 48/2023, ossia dal 17 maggio 2023. Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data resta, invece, confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa. Ciò è stato previsto al fine di evitare che i datori di lavoro – facendo affidamento su tale più ampio termine, che allinea il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione dell’azione del ricorso giudiziario – possano incorrere in incolpevoli decadenze.