La legge di Bilancio 2019 ha equiparato il trattamento delle perdite per i soggetti minori con quanto già previsto per i soggetti IRES in contabilità ordinaria ossia, con l’obbligo di scomputo delle perdite in “verticale”, la riportabilità fino al completo utilizzo e il limite dell’80% del reddito totale, ad eccezione per le perdite generate nel primo triennio. Periodo transitorio La legge di Bilancio ha inoltre previsto un meccanismo progressivo per l’introduzione della novità anche con riferimento al periodo transitorio, ossia nel triennio 2017-2018-2019. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali “minori” di cui all'art. 66 TUIR possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti in accordo con le seguenti regole: a) le perdite del periodo d'imposta 2017 per la parte non compensata ai sensi dell’art. 8, comma 1 TUIR: - nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e fino all'intero importo che trova capienza; - nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e fino all'intero importo che trova capienza. Per queste perdite non si pone il dubbio del possibile riporto e utilizzo (nel limite dell’80%) dal 2021 in avanti. b) le perdite del periodo d'imposta 2018 nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi fino all'intero importo che trova capienza; c) le perdite del periodo d'imposta 2019 nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e fino all'intero importo che trova capienza. Come prima cosa, pertanto, sarà necessario recuperare la parte non compensata delle perdite del periodo d’imposta 2017 dal modello Redditi 2018, relativo ai redditi del 2017, ai fini del computo in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel 2018, 2019 e 2020. È possibile fare riferimento al rigo RG31 all’interno della dichiarazione. Particolare attenzione dovrà essere prestata con riferimento alle imprese di dimensioni minori che hanno adottato il regime per cassa in presenza di elevati carichi di rimanenze di magazzino. L’azzeramento del valore fiscale del magazzino può avere comportato elevate perdite. Posto che tali perdite potevano essere solo portate in compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) si può comunque presentare per tali contribuenti il caso di elevate perdite da utilizzare in compensazione. La novità normativa pone fine a tale effetto distorsivo. Nella dichiarazione dei redditi Si ponga, quindi, l’esempio di un contribuente che nell’anno 2017 abbia maturato perdite per 20.000 euro. Nell’ipotesi in cui nel corso del 2018, ossia in dichiarazione Redditi 2019, in scadenza nel mese di settembre 2019, abbia conseguito un reddito d’impresa pari a 10.000 euro, potrà scomputare, per il periodo transitorio, perdite pari a 4.000 euro (40% di 10.000), mediante compilazione del quadro RG per i soggetti ancora in contabilità semplificata, e rimandare al prossimo anno le residue perdite di 16.000 euro, mediante compilazione del quadro RS. Nell’ipotesi in cui fosse valorizzato il reddito minimo in colonna 3 del rigo RG26, in accordo con le istruzioni per la relativa compilazione ossia nel caso di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società “di comodo” ai sensi dell’art. 30, legge n. 724/1994, e dell’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. n. 138/2011, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società, le perdite del 2017 non possono essere utilizzate per compensare tali redditi. Nelle medesime ipotesi allo stesso modo per il periodo d’imposta successivo, rimandando i residui 12.000 euro. Allo scopo di consumare interamente le perdite generatesi nel periodo d’imposta 2017, nel periodo d’imposta 2020 dovrà quindi produrre un reddito imponibile almeno pari a 20.000 euro, altrimenti rimanderà ulteriormente la parte eccedente il 60% del reddito imponibile, fino comunque al suo completo utilizzo.