Con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative sulle novità fiscali riguardanti il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali previsto all’art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). La legge di Bilancio per il 2024 ha infatti previsto, al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, il riconoscimento a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario festive. Norme di riferimento Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il solo periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, viene prevista la possibilità per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per i lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, di beneficiare di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il bonus esente spetta in misura percentuale del 15% da calcolarsi sulla retribuzione corrisposta a titolo di lavoro notturno e sulle prestazioni di lavoro straordinario festivo. Lavoro notturno Per quanto riguarda il lavoro notturno, secondo l’art. 1, co. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodo notturno si intende un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il successivo art. 13 prevede che: - l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite; - viene derogata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni; - sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico. Lavoro straordinario festivo Con particolare riferimento al lavoro straordinario festivo, si ricorda che l’art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 66/2003, stabilisce che il lavoro straordinario: - deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro; - la stessa contrattazione collettiva può consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. Spetta pertanto alla contrattazione collettiva definire le specifiche maggiorazioni retributive spettanti ai lavoratori qualora la prestazione, che si ricorda deve essere straordinaria e non ordinaria, si colloca durante un giorno festivo. Beneficiari e sostituto d’imposta Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, la disposizione si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000. Un ruolo centrale, infine, lo assume il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta. La norma per il 2024 prevede infatti che il sostituto d'imposta: - riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023; - possa recuperare il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 mediante compensazione; - riporta le somme erogate nella CU. Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 5/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti applicativi e attuativi. In particolare, l’Agenzia ricorda che la misura in esame è riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 e che per il 2024 viene ripreso quanto già introdotto dall’art. 39 bis del decreto Lavoro. Per quanto riguarda i beneficiari, l’Agenzia ricorda che la misura spetta: - ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato a condizione che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000; - nella verifica del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande. La sussistenza del requisito soggettivo reddituale deve essere dichiarata dal lavoratore, il quale deve attestare al datore di lavoro, per iscritto, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Solo alla consegna dell’attestazione da parte del lavoratore il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo; datore di lavoro che deve conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. Il trattamento integrativo viene calcolato nella misura del 15% della retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024. La misura viene erogata a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. L’Agenzia precisa che l’erogazione del trattamento potrà avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, fermo restando che il calcolo andrà effettuato sulle retribuzioni per lavoro straordinario festivo e per lavoro notturno prestate fino al 30 giugno 2024 ed entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Nella CU 2025 l’importo erogato dovrà essere indicato da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta. Il credito maturato dal datore di lavoro/sostituto di imposta potrà essere recuperato tramite la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il recupero in compensazione orizzontale: - dovrà avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 26/E del 2023, 3 aprile 2020, n. 8/E, quesito n. 4.9, e 14 dicembre 2020, n. 29/E, par. 7); - mediante l’utilizzo dello specifico codice tributo “1702”.