La costituzione di un vincolo di destinazione dei beni è soggetto ad imposta di donazione, ovvero proporzionale di registro ed ipocatastale solo se realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust non è riscontrabile un trasferimento imponibile, né nell’atto istitutivo né in quello di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, in quanto solo strumentali ed attuativi degli scopi per i quali si costituisce il vincolo di destinazione. Il presupposto impositivo può invece verificarsi nell’eventuale momento di attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust. Questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22754 del 12 settembre 2019. IL FATTO Due coniugi costituivano un trust in cui facevano confluire diversi beni immobili, al fine di costituire un fondo patrimoniale, nominando loro stessi trustee e con la previsione che, alla scadenza, sarebbero stati beneficiari essi stessi, se ancora in vita, ovvero i loro figli in parti uguali. L’atto era registrato con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa. L’Ufficio notificava quindi avviso di liquidazione, ritenendo applicabile l’imposta proporzionale con aliquota dell’8%, assimilando il trust alle “donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni”. L’Ufficio impugnava la sentenza di secondo grado, ritenendo che l’operazione in questione rientrasse negli atti di costituzione di vincoli di destinazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. I giudici, dopo aver analizzato il complesso quadro normativo del trust, danno atto dell’evoluzione giurisprudenziale, che recentemente (Cass. n. 1131/2019) era giunta a stabilire che il Legislatore non aveva previsto un’imposta tesa a colpire la mera costituzione di vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo che la caratterizzi. Dunque, sebbene il trust rientri nell’ambito concettuale dei vincoli di destinazione, l’imposizione richiesta dall’Ufficio era illegittima: la sola apposizione di detto vincolo non comporta, di per sé, alcun incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza, con conseguente assenza di capacità contributiva (art. 53 Cost.). L’atto istitutivo del trust non può essere assoggettato nemmeno all’imposta sulle donazioni, mancando gli elementi della liberalità e del concreto arricchimento mediante trasferimento di beni e diritti. Non risulta poi nemmeno applicabile alla specie l’imposta proporzionale di registro atteso che il trust non è immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il vero ed unico presupposto dell’imposta. Ad analoghe conclusioni, rileva la Suprema Corte, si giunge per l’imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari di dotazione del trust. Il presupposto impositivo può verificarsi solo al momento di attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust stesso.