La prescrizione di un reato, oltre a rappresentare una causa di estinzione, descrive l’arco di tempo durante il quale lo stesso può essere contestato e punito. La decorrenza della prescrizione può subire delle sospensioni. Alla cessazione della causa di sospensione, il tempo trascorso in precedenza si somma a quello successivo. Le interruzioni della prescrizione determinano, invece, il calcolo ex novo del termine. Fra queste ultime, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 37469 del 10 settembre 2019, non rientra la nomina di un nuovo trustee in seguito alla morte del precedente. IL FATTO Un contribuente era indagato per aver sottratto illecitamente i propri beni, all’azione esecutiva dell’Erario, in violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000. L’uomo, in particolare, era accusato di aver costituito un trust simulato, per evitare la riscossione di alcuni crediti tributari. Nelle more del processo, inoltre, il Gip aveva disposto l’applicazione della misura cautelare reale, del sequestro preventivo, sui beni conferiti dall’indagato nel fondo segregato. Avverso detto provvedimento, la difesa del contribuente proponeva un’istanza di riesame al Tribunale, per ottenere la rimozione della misura, la quale veniva accolta nell’ordinanza dal Giudice del riesame. Quest’ultimo motivava la decisione sulla base di due elementi: la prescrizione del reato contestato e l’irrilevanza della sostituzione soggettiva del trustee, ai fini prescrizionali, in seguito alla morte dell’originario soggetto incaricato. Il Pubblico ministero decideva quindi di proporre ricorso in Cassazione, per ottenere il ripristino della misura alla luce della sussistenza di tutti i requisiti, non ultimo la non intervenuta prescrizione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla pubblica accusa. I giudici di legittimità ritengono legittima la disapplicazione della misura cautelare, in quanto il reato ormai può dirsi estinto, per intervenuta prescrizione. La ragione risiede nel calcolo del cosiddetto dies a quo, ovvero il momento a partire da quale decorrono i termini della stessa, che deve essere rinvenuto all’atto della lesione dell’interesse tutelato dalla norma da parte dell’indagato. A tal fine, nessun elemento modificativo delle modalità attuative, realizzato in seguito, potrà incidere sulla predetta individuazione. Nell’ipotesi di una costituzione di un trust, al fine di sottrarsi alla pretesa fiscale, l’eventuale modifica del nominativo del trustee non ha alcun effetto interruttivo del vincolo sui beni oggetto del fondo vincolato, poiché non viene meno il rapporto originariamente costituito e, come tale non incide sul corso della prescrizione. Nel caso di specie, in seguito alla morte dell’originario trustee seguiva la nomina di un altro, con la specifica nell’atto istitutivo del trust che nessun effetto segregativo connesso alla costituzione sarebbe venuto meno. Da qui il rigetto del ricorso.