Ennesima puntata in Cassazione sul trust: con l’ordinanza n. 1131 del 17 gennaio 2019, senza minimamente considerare quanto affermato nelle decisioni 31445/2018 e 734/2019, si torna al passato, e cioè all’affermazione che l’istituzione di un vincolo di destinazione non è tassata in sé e per sé, ma solo quando vi sia «un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario», situazione che non si verifica «sino a quando il programma del trust non abbia avuto esecuzione» L’ordinanza costringe, dunque, a riepilogare l’ordine degli eventi, per cercare di comprendere quale sia l’attuale stato della questione inerente la tassazione dell’atto con il quale il trust viene dotato. Ebbene, dopo una grave divisione verificatasi, sul punto, in molte decine di sentenze di merito, in sede di legittimità si sono registrate le seguenti “puntate”: a) dapprima (nelle ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e nella sentenza 4482/2016) l’atto di dotazione del trust è stato ritenuto come una fattispecie nella quale deve senz’altro applicarsi l’imposta (proporzionale) di donazione; b) con la sentenza 21614/2016, la Cassazione fece retromarcia: venne affermato che la dotazione di un trust non è da intendere quale manifestazione di capacità contributiva (ed è quindi da tassare con l’imposta fissa); c) con la sentenza 13626/2018, la Cassazione iniziò un percorso di “mediazione” rispetto alle precedenti divergenze di vedute, affermando che l’imposta di donazione si deve applicare all’istituzione del vincolo di trust quando esso è originato mediante il trasferimento del patrimonio in trust dal disponente al trustee; ma non si deve applicare se, nell’istituire un vincolo di trust su un dato patrimonio, esso rimane (è il cosiddetto trust “autodichiarato”) di titolarità del disponente; d) con le ordinanze 734/2019 e 31445/2018 la Cassazione ha affermato un’ulteriore “mediazione” rispetto alle precedenti pronunce, decidendo che: se il trust è “traslativo”, e cioè vi è un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee e sia già stabilmente individuato il beneficiario finale del trust, si procede a immediata applicazione dell’imposta di donazione, come se si trattasse di una donazione dal disponente al beneficiario; qualora il trust sia bensì “traslativo”, ma l’intestazione al trustee del patrimonio destinato al trust configuri una situazione transitoria, l’istituzione del trust va assoggettata a imposizione in misura fissa, in quanto l’imposizione proporzionale si applicherà se e quando vi sarà la definitiva attribuzione dei beni del trust ai soggetti che ne beneficeranno; Infine, se il trust è non traslativo, ma “autodichiarato”, si ripete quanto precede: se si determina una situazione già stabilizzata (ad esempio, quando il disponente è anche il beneficiario del trust o il beneficiario è un terzo, definitivamente individuato), si applica la tassazione proporzionale, mentre, in caso contrario, si deve ricorrere alla tassazione in misura fissa.