La tassazione del vincolo di destinazione scaturente dall’istituzione di un trust è questione che non ha una soluzione univoca, ma va decisa caso per caso. Secondo l’ordinanza n. 734 del 15 gennaio 2019 della Corte di Cassazione: a) se il trust è «traslativo», e cioè vi è un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee e sia già individuato il beneficiario finale del trust, si procede a immediata applicazione dell’imposta di donazione (e delle imposte ipotecaria e catastale, se il vincolo del trust concerne beni immobili), come se si trattasse di una donazione dal disponente al beneficiario; b) qualora il trust è «traslativo», ma l’intestazione al trustee del patrimonio destinato al trust configura una situazione transitoria, l’istituzione del trust va assoggettata a imposizione in misura fissa, in quanto l’imposizione proporzionale si applicherà se e quando vi sarà la definitiva attribuzione dei beni del trust ai soggetti che ne beneficeranno; c) se il trust è non traslativo, ma «autodichiarato» (caso in cui il disponente nomina se stesso quale trustee), si ripete quanto precede: se si determina una situazione già stabilizzata (ad esempio, se il disponente è anche beneficiario o il beneficiario è un terzo, definitivamente individuato), si applica la tassazione proporzionale, mentre, in caso contrario, si deve ricorrere alla tassazione in misura fissa. L’ordinanza in commento dà ulteriore voce all’ennesimo orientamento (originatosi con l’ordinanza 31445/2018) che la giurisprudenza di legittimità ha adottato con riguardo al trust e che ha avuto il seguente sviluppo: - dapprima (nelle ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e nella sentenza 4482/2016) l’atto di dotazione del trust è stato ritenuto come una fattispecie nella quale deve senz’altro applicarsi l’imposta (proporzionale) di donazione; - il dietrofront della sentenza 21614/2016, ove è stato affermato che la dotazione di un trust non è da intendere quale manifestazione di capacità contributiva (ed è quindi da tassare con l’imposta fissa); - si tentò di mediare, con la sentenza 13626/2018, alle precedenti divergenze di vedute affermando che l’imposta di donazione si deve applicare all’istituzione del vincolo di trust quando è originato mediante il trasferimento del patrimonio in trust dal disponente al trustee; ma non si deve applicare se, nell’istituire un vincolo di trust su un dato patrimonio, esso rimane (il cosiddetto trust «autodichiarato») di titolarità del disponente. Ora, dunque, un nuovo cambiamento di prospettive.