Il mondo del lavoro nell’ambito turistico è sempre condizionato dalla cosiddetta stagionalità e quindi è caratterizzato da orari di lavoro flessibili e picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno. E’ noto a tutti, in quanto ormai la notizia imperversa sui talk show e sui maggiori quotidiani che le aziende operanti in questo contesto fatichino a trovare personale, soprattutto durante il periodo estivo e nelle località a maggior afflusso turistico (zone marittime, di montagna, stabilimenti balneari, gelaterie, ecc…). Allo scopo di superare questa criticità il Decreto Lavoro ha introdotto, in sede di conversione in legge, con l’art. 39 bis, un’ indennità per lavoro notturno e festivo. In particolare il neo integrato art. 39-bis recita: “1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000. 3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022. 4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. In ragione di quanto sopra previsto le aziende che potranno accedere a tale indennità saranno individuate in relazione al codice Ateco previsto che dovrà essere strettamente riconducibile al comparto turistico. Si tratta di un intervento non strutturale ma sperimentale, attuabile solo per il 2023 ed in particolare per gli eventi che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 01.06.2023 e il 21.09.2023. Si configurerà come una sorta di trattamento integrativo che potrà essere riconosciuto, su domanda del lavoratore privato in possesso dei requisiti reddituali (€ 40.000 di reddito da lavoro dipendente nel 2022). La misura dell’intervento è da quantificarsi nel 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolto nei giorni festivi. Sarà applicabile a tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia di inquadramento contrattuale, quindi anche part time, con contratto a tempo determinato, a chiamata, apprendistato, in somministrazione. L’indennità non costituirà base imponibile ai fini fiscali non concorrendo alla formazione del reddito imponibile. Il datore di lavoro, al pari di quanto già avviene per il trattamento integrativo L. 21/20 recupererà tale anticipazione in occasione dei versamenti mensili, attraverso l’istituto della compensazione su modello F24. Rispetto alla concreta applicabilità dell’indennità e soprattutto degli effetti benefici al fine di incentivare il lavoro nell’ambito del comparto turistico, saranno sicuramente di interesse i chiarimenti che giungeranno sia da parte dell’Agenzia delle Entrate sia da parte dell’Inps, oltre che verificare l’effettivo impatto della stessa indennità in busta paga alla luce degli effetti che tale indennità avrà rispetto al normale “trattamento” maggiorato del lavoro straordinario e del lavoro notturno e festivo.