Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 il decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019 che contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. L’obiettivo del legislatore è di garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori, come riders, lavoratori disabili, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti. Gestione separata Il decreto legge prevede che, ai soggetti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spettino l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale a condizione che, nei loro confronti, risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile. Inoltre, viene raddoppiata la misura dell’indennità di degenza ospedaliera. Riders Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale fissa i livelli minimi di tutela cui hanno diritto i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali (c.d. riders). Per “piattaforme digitali” si intendono i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo. I lavoratori che operano al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato hanno diritto: - ad essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente; - alla retribuzione a base oraria, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. E’ ogni caso obbligatoria la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui premio è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. N.B. Le misure entrano in vigore dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. DIS-COLL I lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potranno fruire della DIS-COLL, in caso di perdita involontaria della propria occupazione, purchè risulti essere stato versato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno 1 mese di contribuzione. Validità DSU A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare. Aree di crisi industriale complessa In considerazione delle particolari condizioni di crisi occupazionale, si prevede che: - la Regione Sardegna possa destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro nell’anno 2019, per un massimo di 12 mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio; - la Regione Sicilia possa destinare ulteriori 30 milioni di euro nell’anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. Esonero dal contributo addizionale Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di garantire la continuità produttiva e mantenere stabili i livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, sono esonerate dalla contribuzione addizionale (prevista dall’art. 5 del decreto legislativo n. 148/2015), in caso di ricorso all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria. Disposizione Salva-ILVA L’art. 14 del provvedimento prevede che, per tutti gli atti compiuti in "osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale" è prevista alcuna responsabilità penale. Ciò in ossequio al principio generale del nostro ordinamento, sancito dall’articolo 51 codice penale, per cui “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica esclude la punibilità”. Resta ferma la responsabilità penale, civile e amministrativa per la violazione di norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.