Con la circolare n. 31 del 3 agosto 2022, l’INAIL ha comunicato gli adempimenti, posti a carico del datore di lavoro che ha sottoscritto un contratto di rete, riferiti: - alla individuazione dei datori di lavoro ai quali fanno capo gli adempimenti; - alla gestione del rapporto di lavoro; - al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi; - all’ipotesi di denuncia di infortunio e di malattia professionale; - alla sicurezza sul lavoro e alla individuazione del soggetto destinatario della eventuale azione di regresso. Rete di impresa Con “rete di impresa” si intende un insieme di imprese che condividono risorse allo scopo di accrescere la capacità innovativa e produttiva sia come gruppo che come soggetti individuali. La materia è regolata dall’art. 2082 del Codice civile e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha stabilito che, in relazione alle regole di ingaggio, si potrebbe instaurare una responsabilità solidale fra gli appartenenti in materia di lavoro. Nella circolare n. 31/2022 l’INAIL rammenta quali siano i modelli da compilare al momento della assunzione poiché la codatorialità presuppone la fruizione della prestazione lavorativa da parte dei datori di lavoro in relazione alle regole di ingaggio. Con riferimento alla rete, la circolare esamina anche gli aspetti relativi alla tutela dei lavoratori e agli adempimenti connessi con il pagamento del premio assicurativo. Adempimenti connessi alla tutela del lavoratore Sia la denuncia di infortunio che quella di malattia professionale sono a carico del datore di lavoro che ha in forza il lavoratore. Nella denuncia deve essere specificato che il lavoratore è in codatorialità. Nella compilazione della sezione relativa agli elementi retributivi, il datore di lavoro deve tenere in considerazione che la norma ha introdotto il principio di non discriminazione delle retribuzioni. In sostanza, se un lavoratore in rete presta la propria opera per un datore di lavoro diverso da quello che lo ha assunto, questo lavoratore ha diritto alla stessa retribuzione erogata ai lavoratori del soggetto per il quale viene erogata la prestazione. Questa previsione normativa incide anche sul livello della prestazione erogata (l’infortunato ha diritto alla stessa retribuzione che avrebbe percepito qualora non si fosse infortunato) con la conseguenza che si devono tenere in considerazione le retribuzioni, in sostanza le più favorevoli, sia nella denuncia che nelle eventuali continuazioni. Premio assicurativo Il premio dovuto per l’assicurazione del lavoratore in codatorialità è posto a carico dal datore di lavoro che gestisce il rapporto di lavoro. Nella ipotesi che il lavoratore presti la propria attività presso un datore di lavoro nella rete diverso da quello che lo ha assunto, il titolare del rapporto assicurativo deve effettuare la verifica delle lavorazioni assicurate, poiché: - se la lavorazione alla quale il lavoratore è addetto è assicurata, devono essere solamente imputate le retribuzioni maturate al momento della autoliquidazione; - se la lavorazione svolta presso il datore di lavoro nella rete non è presente fra quelle assicurate dal titolare del rapporto assicurativo, quest’ultimo deve effettuare l’aggiornamento di tale rapporto tramite la denuncia telematica di variazione delle lavorazioni entro i 30 giorni indicati nell’art. 12 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U.). Resta inteso che nella ipotesi che il lavoratore sia addetto a più lavorazioni, le retribuzioni maturate devono essere imputate ad ogni lavorazione in relazione al tempo di lavoro. Gli adempimenti connessi all’autoliquidazione e versamento del premio sono posti a carico del datore di lavoro titolare del rapporto assicurativo, che, si ripete, è quello che ha in carico il rapporto di lavoro. Per logica conseguenza, anche gli eventi lesivi che colpiscono il lavoratore in codatorialità incidono sulla sinistrosità di questo. Attenzione Tutte le irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro, quindi anche sotto il profilo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ricadono nella responsabilità solidale prevista nell’art. 1294 del Codice civile; questo comporta che nella ipotesi di verbali ispettivi che evidenzino delle irregolarità, le differenze di premio e le relative maggiorazioni sono poste a carico di tutti i datori di lavoro della rete. Sicurezza sul lavoro ed azione di regresso I doveri connessi all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 sono posti in carico al soggetto che riceve la prestazione lavorativa. La disposizione è congruente con quanto indicato nel D.Lgs. n. 81/2008 nella applicazione del quale prevale l’aspetto sostanziale (gli adempimenti in materia sono sempre posti a carico del fruitore della prestazione) rispetto a quello formale della titolarità del rapporto assicurativo. Per conseguenza logica, anche una eventuale azione di regresso, che prevede una colpa a carico del datore di lavoro presso il quale viene erogata la prestazione, non può che essere attivata nei confronti del soggetto che beneficia della prestazione. Conclusioni La circolare in analisi non modifica sostanzialmente il rapporto assicurativo ma indica le responsabilità ed i casi di solidarietà. Gli adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ricadono sul datore di lavoro quale quello indicato nell’art. 9 del T.U. citato, mentre sono specificati i casi di responsabilità solidale connessi alla regolarità del rapporto di lavoro. In materia di sicurezza e prevenzione, viene specificato che gli adempimenti sono posti in capo al datore di lavoro che fruisce della prestazione erogata dal lavoratore. La rete agisce a legislazione invariata, aggiungendosi ad altre forme di condivisione della prestazione lavorativa, come il distacco, l’appalto o sub appalto. Il dubbio è che, non trovando altre forme di flessibilità del rapporto di lavoro, il legislatore introduca nuovi istituti che differiscono da quelli esistenti solo per qualche aspetto formale. La rete, data l’individuazione delle responsabilità in materia di rapporto di lavoro e di tutela, sembra una riedizione del raggruppamento temporaneo di imprese (a parte la notevole quantità risorse messe a disposizione dalla fiscalità generale).