Prosegue l’impegno del Governo verso la promozione dell’“occupabilità” dei giovani disoccupati. La molteplicità delle misure in vigore anche nel 2019 impone la necessità di porre a confronto le misure incentivanti, talvolta anche cumulabili, di cui il datore di lavoro può fruire instaurando il rapporto di lavoro. Se da un lato si mantiene l’estensione a 35 anni del requisito anagrafico utile alla individuazione dei lavoratori “giovani”, le misure via via introdotte tendono a premiare l’alternanza scuola-lavoro e le eccellenze che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro. Alcuni dei regimi incentivanti possano apparire paralleli e talvolta sovrapponibili, eppure non mancano le distinzioni e i parametri su cui basare i calcoli di convenienza. Bonus Occupazione Sud La legge di Bilancio 2019 ha confermato la decontribuzione per le assunzioni al Sud con riferimento agli anni 2019 e 2020. La misura incentiva l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. L'agevolazione è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro e si applica ai contributi previdenziali posti a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto. L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Bonus Giovani eccellenze E’ entrato in vigore nel 2019 il nuovo esonero contributivo, destinato ai datori di lavoro privati che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca. Nello specifico, l’esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, che riguardano: a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute; b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute. L'esonero riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8mila euro per ogni assunzione effettuata. L’esonero è portabile, da un datore di lavoro ad un altro, e cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. Bonus NEET Il Bonus NEET è stato prorogato esteso a tutto il 2019 ed è volto a favorire l’assunzione di giovani non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione che aderiscono al Programma Garanzia Giovani. L’incentivo si applica alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. Sgravio Decreto Dignità Il Decreto Dignità ha previsto la riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e tutele crescenti, effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni. Lo sgravio contributivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dell'assicurazione INAIL e si applica su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, entro il tetto massimo di 3.000 euro. L’esonero spetta per l’assunzione di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro non costituiscono una causa ostativa. Sgravio legge di Bilancio 2018 La legge di Bilancio 2018 ha introdotto stabilmente lo sgravio triennale al 50% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato. Lo sgravio spetta anche nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in un ordinario contratto a tempo indeterminato, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza degli incentivi previsti per i datori di lavoro che proseguono il contratto al termine del periodo di apprendistato. La misura dell’incentivo è pari all’esonero parziale, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per 36 mesi. Il limite massimo annuo dello sgravio è di 3000 euro su base annua. Qualora il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni, subirà la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Bonus alternanza scuola-lavoro Lo sgravio strutturale introdotto dalla legge di Bilancio 2018 mira a conferire valore all'alternanza prevedendo una speciale incentivazione per l’assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studi, di giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato diversi dal professionalizzante. In questo caso, il beneficio contributivo, comunque valido per un triennio, è aumentato sino alla misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile. L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio: - studenti, anche universitari o di corsi di formazione riconosciuti, che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge; - studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’INPS ha chiarito che, in quest’ultimo caso, non essendo previsto il conseguimento di uno specifico titolo di studio, l’assunzione a tempo indeterminato deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale I contratti di apprendistato di primo livello hanno durata massima di: - tre anni; - quattro nel caso di diploma professionale quadriennale. Una ulteriore proroga di un anno è possibile: - per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale; - in caso di mancato conseguimento della qualifica o diploma dopo l’anno integrativo. La retribuzione dell’apprendista è pari a: - zero per le ore in cui il giovane è impegnato nella formazione presso l’ente formativo; - il 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi; - la misura previsa dai CCNL per il sotto-inquadramento o dalla percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro. N.B. E’ possibile trasformare il contratto di apprendistato di primo livello a quello di secondo livello per il conseguimento della “qualificazione professionale ai fini contrattuali”; fermo restando il limite di durata individuato dalla contrattazione collettiva. Con riferimento a questa tipologia contrattuale: a) non trova applicazione il contributo di licenziamento; b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è ridotta alla misura del 5%; c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Apprendistato professionalizzante Mantiene il suo appeal anche il contratto di apprendistato professionalizzante, con cui è possibile assumere giovani che non abbaino ancora compiuto 30 anni. Per l’intera durata del contratto di apprendistato, ovvero per 3 o 5 anni, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro è pari al 10%, cui si aggiunge l’1,61% a finanziamento della NASpI, della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, unitamente all’aliquota ridotta posta in capo al lavoratore, pari al 5,84%. Inoltre, i datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di 9 lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad una ulteriore riduzione dell’aliquota che scende all’1,5% per i primi 12 mesi e al 3% per il secondo anno. La retribuzione corrisposta all’apprendista può essere determinata abbassando l’inquadramento di due livelli, in base a quanto stabilito dai CCNL. La contrattazione collettiva, nazionale territoriale od aziendale può stabilire una forma retributiva “percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare. Gli apprendisti, infine, non vengono computati ai fini della determinazione della dimensione aziendale per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Bonus giovani a confronto Bonus Sud Bonus NEET Bonus eccellenze Sgravi ex decreto Dignità Sgravio alternanza scuola-lavoro Durata 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi 36 mesi Misura 100% 100% 100% 50% 100% Limite annuo 8.060 euro 8.060 euro 8.000 euro 3.000 euro 3.000 euro Periodo appl. 2019-20 2019 2019 2019-2020 strutturale Limite età < 35 o Sud < 30 < 30/35 < 35 < 30 DURC SI SI SI SI SI Retrib. Ridotta NO NO NO NO Apprendistato I livello Apprendistato professionalizzante Sgravi ex legge di Bilancio 2018 Durata 36 mesi 36/60 mesi 36 mesi Misura Aliq. ridotta Aliq. ridotta 50% Limite annuo - - 3.000 euro Periodo appl. strutturale strutturale strutturale Limite età 25 <30 < 30 DURC NO NO SI Retrib. Ridotta SI SI NO