Ove l’involucro della raccomandata contenga plurimi avvisi di accertamento, e il destinatario ne riconosca solo uno, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che l’involucro conteneva anche l’altro. In questo modo si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18150 depositata il 26 giugno 2023. In particolare, gli Ermellini ricordano il principio secondo cui "In caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l’id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tale fine l’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario d.p.r. 29 maggio 1982, n. 655, ex art. 12 pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova". Nell’ipotesi di specie si era in presenza della notifica con un unico plico di più avvisi di accertamento specificamente individuati, nel qual caso, stante la connessione oggettiva e soggettiva dei vari atti di accertamento, nonché la contestualità della loro formazione, l’unicità della spedizione rappresentava una soluzione finalizzata ad una maggiore praticità ed economicità. E neppure poteva considerarsi violato l’art. 2697 c.c., se solo si considera che la CTR non aveva posto a carico della contribuente l’onere di provare di essersi incolpevolmente trovata nell’impossibilità di prendere cognizione del plico spedito con lettera raccomandata, ma aveva ritenuto assolto, sia pure in via presuntiva, l’onere gravante sull’Ufficio di dimostrare che la busta contenesse due atti.