La Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 3023 pubblica il testo della legge n. 41/2023 di conversione con modifiche del decreto PNRR (D.L. n. 13/2023), che contiene “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”. Decreto PNRR Fra numerose disposizioni innovative e modificative contenute nel testo della legge di conversione si segnala la facoltà di stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assunto a tempo determinato e assegnato alle unità di missione PNRR, facoltà consentita dall’art. 4 alle Amministrazioni che m hanno provveduto alle assunzioni a norma dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021. La stabilizzazione può decorrere dal 1° marzo 2023 a condizione che: - rientri nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica; - che il personale interessato abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta; - si svolga un previo colloquio selettivo; - vi sia una valutazione positiva dell'attività lavorativa. Ai fini del completamento del contingente del personale di propria spettanza le amministrazioni assegnatarie possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti e a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. Le amministrazioni sono tenute a comunicare le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi l'art. 8 della legge n. 41/2023 in commento prevede che per gli anni dal 2023 al 2026, in presenza di determinate e tassative condizioni gli enti locali possano incrementare la componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Decreto assunzioni PA Anche il D.L. n. 44/2023 per le assunzioni nella PA pubblicato sulla G.U. del 22 aprile 2023 contiene una ipotesi di stabilizzazione nelle Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane fino al 31 dicembre 2026 a favore del personale non dirigenziale, che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l’Amministrazione che procede all’assunzione e che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. n. 75/2017. È venuta invece meno la possibilità per gli Enti locali di conferire incarichi retribuiti a pensionati del pubblico impiego, possibilità che permane per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali.