Agenzia delle Entrate - Risposta n. 156 del 28 maggio 2020 Con la risposta n. 156 del 28 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell'aliquota ridotta dell'11 per cento sugli utili corrisposti a soggetti esteri. In relazione all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nel periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito alla UE. Dopo il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea sulla base dell'accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione Europea del 18 ottobre 2019. L'accordo regola la Brexit in modo ordinato per cittadini e imprese, con un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020. In questo periodo la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito. Sul piano interno, l’articolo 13 del decreto legge n. 22 del 2019, prevede che fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili. Tuttavia, l'articolo 13 è inserito nella Sezione I che disciplina le Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo. Poiché il 30 gennaio 2020 si è conclusa la ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea con l'approvazione da parte del Consiglio della UE, non troveranno applicazione le norme contenute nel predetto decreto legge n. 22 del 2019. Pertanto, qualora al termine del periodo di transizione, fissato al 31 dicembre 2020, non saranno stati raggiunti ulteriori accordi con l'Unione europea, al Regno Unito si applicherà la normativa relativa ai Paesi terzi. Nel merito, si rileva che l'articolo 27 del DPR n. 600 del 1973, prevede che l'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Quindi affinché possa trovare applicazione l'aliquota agevolata dell'11 per cento, in luogo di quella ordinaria del 26 per cento, è necessario che gli utili siano corrisposti a fondi pensione e che questi siano istituiti in uno Stato facente parte dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, ovvero inclusi nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, c.d. white list. Al riguardo, si osserva che l'utilizzo della locuzione «sugli utili corrisposti» porta a ritenere che destinatario della stessa non sia il «beneficiario effettivo», ovvero i soggetti ai quali ricondurre il flusso degli utili maturati e, quindi, i percettori finali del reddito, ma esclusivamente la platea di soggetti indicati dalla norma.