Nella circolare n. 25 del 4 agosto 2023, Assonime sottolinea come la riduzione del VAT gap, ovvero il divario tra l’incasso di IVA atteso in un regime di perfetti adempimenti degli obblighi tributari e quello effettivamente realizzato nella singola giurisdizione, sia un tema molto sentito nel contesto europeo e domestico. La ragione è da ricondurre all’importanza che assume l’IVA nel finanziamento del bilancio dello Stato, in quanto rappresenta la seconda imposta per gettito, ma anche a livello di bilancio europeo, in quanto lo 0,3% dell’IVA riscossa a livello nazionale viene trasferita all’UE e rappresenta il 12% del bilancio totale dell’UE stessa. La riflessione su questo tema, a livello unionale, ha individuato tra le principali cause del VAT gap le frodi e l’evasione nell’IVA. Assonime rileva che i principali capisaldi della nuova strategia di contrasto all’evasione e alle frodi IVA consistono nell’incremento, anche qualitativo, della mole di big data a disposizione dell’Amministrazione e nell’utilizzo delle moderne tecniche digitali, tra cui l’intelligenza artificiale, per l’analisi di tale ingente mole di dati. Le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2023 La legge di Bilancio 2023 si è mossa in questo contesto prevedendo tre misure di contrasto alla frode e all’evasione IVA, delle quali, le prime due, rilevano anche per la digitalizzazione ai fini fiscali. La prima misura si pone come presidio connesso alla corretta attribuzione della partita IVA in caso di contribuenti a maggiore rischio di evasione, mediante l’utilizzo dei sistemi di big data. La valutazione del rischio non si basa sul semplice automatismo tipico dei sistemi di intelligenza artificiale, ma garantisce un momento di confronto tra l’Amministrazione e il contribuente prima che venga cessata la partita IVA, poiché l’ufficio deve invitare i soggetti selezionati a comparire per dimostrare l’assenza dei profili di rischio rilevati. La seconda misura riguarda il settore del commercio elettronico indiretto, e si muove nella direzione di incremento dei big data per contrastare la possibile creazione di opportunità di evasione in un settore potenzialmente caratterizzato dall’anonimato delle transazioni economiche. La terza misura, nell’ambito del contrasto alle frodi IVA, riguarda le sanzioni per l’applicazione del regime del reverse charge alle operazioni inesistenti imponibili. Attribuzione della partita IVA: misure di presidio preventivo Ai fini di contrastare efficacemente le frodi IVA, l’art. 1, comma 148, della legge di Bilancio 2023, ha introdotto ulteriori misure di prevenzione delle frodi IVA relative all’attribuzione delle partite IVA, mediante l’inserimento, nel testo dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, dei commi 15-bis.1 e 15-bis.2, che rafforzano quanto previsto dal comma 15-bis. La circolare ricorda che tale comma dispone l’obbligo di verifica della veridicità dei dati forniti dai soggetti passivi per la loro identificazione da parte dell’ufficio, mediante una valutazione del rischio mirata all’intercettazione di quei soggetti privi dei requisiti soggettivi/oggettivi IVA. Assonime ricorda che in caso di irregolarità rilevate da tale procedura, il soggetto può essere non solo escluso dalla banca dati VIES, ma può anche vedere la cessazione della partita IVA, con conseguente inibizione dell’utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale nei modelli F24. Assonime si concentra successivamente sulla nuova misura, introdotta dai nuovi commi 15-bis.1 e 15.bis.2 sopracitati. Tale novità ha introdotto uno specifico procedimento di analisi del rischio sia delle partite IVA di nuova attribuzione, sia di quelle già esistenti, che dopo un periodo di inattività o a seguito della modifica dell’oggetto sociale, ed aver compiuto violazioni sistematiche degli obblighi di dichiarazione e versamento IVA, riprendono ad operare. La previsione normativa è stata attuata con il provvedimento n. 156803 del 16 maggio 2023 dell’Agenzia delle entrate. Assonime rileva che la nuova procedura di controllo si articola in tre fasi: - una fase preliminare, in cui vengono individuati gli elementi di rischio del contribuente richiedente la partita IVA, in relazione ai profili soggettivi, oggettivi e di condotta fiscale; - una fase di analisi di tali elementi, caratterizzata anche dal confronto con il contribuente; - una fase conclusiva, con l’eventuale notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA e con la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa. La circolare si concentra sulle singole fasi del processo di controllo, rilevando che quella preliminare si sviluppa mediante l’ausilio di tecnologie digitali e il confronto delle informazioni nelle diverse banche dati. In questa fase, l’eventuale carenza dei requisiti soggetti IVA di imprenditorialità, di professionale e abituale svolgimento dell’attività economica incidono negativamente sotto il profilo soggettivo. Il profilo oggettivo è influenzato, invece, da eventuali anomalie a livello economico-contabile nell’esercizio dell’attività, mentre quello della condotta fiscale si concentra sulla frequente effettuazione di violazioni gravi o sistematiche delle norme tributarie. Una volta identificati i profili di rischio, il soggetto selezionato viene invitato a comparire dall’ufficio, per fornire chiarimenti ed esibire la documentazione contabile che dimostri l’assenza dei profili di rischio rilevati. La mancata comparizione del contribuente o l’esito negativo dei suddetti riscontri, causa la cessazione della partita IVA, che ha effetto dalla data di registrazione della notifica in Anagrafe Tributaria; è inoltre prevista una sanzione amministrativa di 3.000 euro. Assonime osserva che la nuova fattispecie sanzionatoria non individua quale sia la condotta contestata che configura la violazione, poiché è legata direttamente al provvedimento della cessazione della partita IVA; ad avviso di Assonime, potrebbero essere sollevate delle perplessità in merito al rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni, che parametra la sanzione al concreto disvalore dell’illecito commesso. Vendite on line: le misure di contrasto alle frodi IVA L’art. 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, nell’ambito delle misure di contrasto alle frodi IVA nel settore del commercio elettronico indiretto, introduce degli obblighi comunicativi a carico delle interfacce elettroniche che favoriscono le cessioni di certi beni, esistenti in Italia e ceduti ad un consumatore privato. Assonime sottolinea che la riflessione a livello unionale ha individuato nella possibilità per il venditore di avvalersi di un’interfaccia elettronica per la vendita dei propri prodotti a consumatori privati senza la necessità di una presenza fisica nello Stato membro di consumo, un’opportunità di evasione e frode da contrastare. La circolare rileva che la nuova normativa introduce un obbligo, per il soggetto passivo che facilita le vendite, aventi le caratteristiche sopracitate, di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. Assonime specifica che il decreto di attuazione non è stato ancora emanato; tuttavia, sulla base della Relazione illustrativa e tecnica alla legge di Bilancio 2023, ipotizza che la nuova previsione dovrebbe riguardare beni come i cellulari, i laptop e i tablet PC. La circolare sottolinea che la nuova disposizione normativa impone un obbligo circoscritto a determinate fattispecie, in quanto riguarda certe tipologie di beni, esistenti nel territorio dello stato e venduti ad un consumatore finale. Operazioni inesistenti imponibili: disciplina sanzionatoria in caso di applicazione del reverse charge L’art. 1, comma 152, della legge di Bilancio 2023 ha modificato la norma sanzionatoria prevista dall’art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471/1997, riguardante l’inversione contabile alle operazioni inesistenti, il cui ambito di applicazione, ad avviso di Assonime, aveva prodotto più di qualche incertezza, anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Tale incertezze interpretative si sono create in quanto il disposto normativo, che prevede una sanzione pecuniaria compresa fra il 5 e il 10 per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, in caso di applicazione dell’inversione contabile a operazioni inesistenti, non chiarisce se la sanzione sia applicabile a tutti i casi di operazioni inesistenti a cui è stata applicata l’imposta con inversione contabile oppure se riguarda solamente quelle operazioni inesistenti che, qualora fossero esistite, sarebbero state esenti, non imponibili o non soggette all’imposta. Tali incertezze sono state superate dalla nuova disciplina, anche se, ad avviso di Assonime, più sull’aspetto sostanziale che formale. Il nuovo disposto normativo prevede che: - in caso di applicazione dell’inversione contabile a un’operazione inesistente esente, non imponibile, non soggetta a imposta, si applica il regime di neutralità e la sanzione dal 5 al 10 per cento dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro, con conferma della detrazione compiuta; - in caso di applicazione dell’inversione contabile a un’operazione inesistente imponibile, non inserita in un contesto di frode o di evasione, oppure inserita in un tale contesto nel quale venga provata l’assenza di colpevolezza dell’acquirente, trova applicazione quanto previsto nel punto precedente; - in caso di applicazione dell’inversione contabile a un’operazione inesistente imponibile, inserita in un contesto di frode con colpevolezza dell’acquirente, è dovuta la sanzione più grave di indebita detrazione dell’IVA prevista dal comma 6 dell’art. 6, pari al 90% della detrazione compiuta. In conclusione La proporzionalità della sanzione erogata al contribuente, in un contesto di assenza di frode e di colpevolezza, potrebbe ritenersi eccessiva, ancora più laddove l’importo dell’operazione sia rilevante. Secondo la circolare n. 25 del 2023, una sanzione erogata in misura fissa sarebbe stata più coerente con il principio di proporzionalità delle sanzioni. Per queste ragioni, considerando che la legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) rimanda al legislatore delegato il compito di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, sarebbe auspicabile, ad avviso di Assonime, che le disposizioni delegate affrontassero la tematica prevedendo un trattamento sanzionatorio più lieve in ragione dell’elemento psicologico dell’acquirente.