Con la risposta n. 299 del 19 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di vendite a distanza e rimborso dell'IVA erroneamente corrisposta in Italia. Secondo quanto disposto dall'articolo 11-quater, comma 2, del decreto legge n. 35/2005 «2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». Detta disposizione - seppur soppressa, con effetto dal 30 giugno 2021, dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 (con cui sono state recepiti gli "articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni"), torna in ogni caso applicabile con riferimento alle vendite eseguite antecedentemente l'introduzione del sistema OSS per le vendite a distanza. A partire dal 1° luglio 2021, infatti, le vendite a distanza anche da parte di soggetti extraUe, con un rappresentante fiscale in Italia, possono essere gestite applicando quanto disposto dall'articolo 74-sexies del decreto IVA e per l'effetto, l'IVA è versata in un unico Paese membro di identificazione, salvo il riversamento della stessa tra i diversi Stati membri in base all'effettiva destinazione dei beni ceduti. Come chiarito dall'Amministrazione finanziaria «Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di: - registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri - dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi - collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE». In conseguenza dell'entrata in vigore del regime OSS, il legislatore ha scelto di sopprimere il citato articolo 11-quater; detta previsione mantiene, invece, la sua efficacia con riguardo agli errori commessi fino al 30 giugno 2021. Va da sé che, essendo attualmente il rimborso anomalo ai fini IVA disciplinato dall'articolo 30-ter del decreto IVA (che ne ha replicato il contenuto), l'istanza di rimborso va presentata ai sensi di tale ultima disposizione. Si ricorda che il diritto al rimborso compete nei limiti dell'imposta effettivamente versata all'altro Paese membro, non essendo sufficiente il mero accertamento. Per quanto concerne l'individuazione dell'ufficio competente a ricevere la richiesta di rimborso, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che «Per ottenere il rimborso, [...] i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini Iva devono inviare le istanze all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del rappresentante». D'altronde, i soggetti extra-Ue assolvono i propri obblighi fiscali in Italia tramite il rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto IVA, secondo cui «Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, [...] tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto [...]». Per quanto concerne, infine, la necessità di prestare la garanzia per ottenere il rimborso dell'IVA versata in eccesso, l'Amministrazione finanziaria evidenzia che la stessa è contemplata esclusivamente con riferimento ai rimborsi cd "accelerati" delle eccedenze a credito emergenti dalle dichiarazioni IVA annuali e trimestrali, al verificarsi delle ipotesi di rischio di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto IVA, ma non anche con riferimento al rimborso c.d. "anomalo", disciplinato dall'articolo 30-ter del medesimo decreto. Ovviamente - conclude l'Agenzia -, la richiesta dovrà essere corredata di tutta la documentazione utile a dimostrare l'indebito versamento che ha dato origine alla duplicazione dell'imposizione.