La direttiva n. 2017/2455/UE, con effetto dal 1° gennaio 2021, prevede l’applicazione di un regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro, se le stesse sono effettuate tramite un’interfaccia elettronica, quale un marketplace, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. Il considerando n. 7 alla direttiva n. 2017/2455/UE specifica che “gran parte delle vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all’altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità, è facilitata tramite l'uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, spesso col ricorso a sistemi di deposito logistico. Benché gli Stati membri possano stabilire che una persona diversa dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA in tali casi, ciò si è dimostrato insufficiente ad assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell’IVA. Per conseguire tale obiettivo e ridurre l’onere amministrativo per i venditori, le amministrazioni fiscali e i consumatori, è pertanto necessario coinvolgere i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l’uso di una tale interfaccia elettronica nella riscossione dell’IVA sulle suddette vendite, disponendo che essi siano considerati le persone che effettuano le vendite in questione. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nella Comunità, questa disposizione dovrebbe essere limitata alle vendite di beni spediti o trasportati con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, mentre per un valore superiore una dichiarazione doganale completa è richiesta a fini doganali al momento dell’importazione”. L’art. 14-bis della direttiva n. 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso dell’interfaccia elettronica, le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro, si considera che abbia ricevuto e ceduto i beni. Nei confronti di tale soggetto viene, pertanto, introdotta una “finzione giuridica”. Favorendo le vendite dei prodotti indicati, si considera, infatti, che il soggetto in questione abbia dapprima acquistato i beni per poi rivenderli. Il regolamento UE n. 2026/2019 chiarisce che l’interfaccia elettronica facilita la cessione di beni quando consente a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita i beni tramite l’interfaccia di stabilire un contatto che dia luogo ad una cessione di beni tramite la stessa. La vendita non è, invece, facilitata tramite la piattaforma se, allo stesso tempo, il cedente: - non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni; - non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato; - non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordine o alla consegna dei beni. Individuazione del luogo di cessione dei beni In considerazione della suddivisione della cessione unica in due cessioni, è necessario determinare a quale di esse debba essere imputata la partenza della spedizione/trasporto dei beni al fine di determinare correttamente il luogo di cessione. Il nuovo art. 36-ter della direttiva n. 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva n. 2019/1995/UE, dispone che, ove un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni in conformità alla disciplina in esame, la partenza della spedizione/trasporto dei beni è imputata alla cessione effettuata da tale soggetto passivo, cioè da colui che gestisce la piattaforma elettronica. È tale seconda cessione ad essere soggetta a IVA, mentre la prima si considera esente ai sensi del novellato art. 136-bis della Direttiva n. 2006/112/CE. Accettazione del pagamento Sul piano temporale, il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta si verifica nel momento in cui il pagamento è accettato. In sostanza, la duplice vendita si considera effettuata e la relativa imposta diventa esigibile con l’accettazione del pagamento, per tale intendendosi - in base all’art. 41-bis del regolamento UE n. 282/2011, introdotto dal regolamento UE n. 2026/2019 - “il primo fra il momento in cui è ricevuto da o per conto del fornitore che vende beni tramite l’interfaccia elettronica la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell’acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l’importo in questione”. La finalità dell’esenzione della cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma on line si desume dal considerando n. 2 alla direttiva n. 2019/1995/UE, secondo cui, “sebbene un soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, la cessione di beni a persone che non sono soggetti passivi nella Comunità possa, conformemente alle norme vigenti, detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata ai cedenti non stabiliti nella Comunità, sussiste il rischio che quest'ultimo possa non pagare l'IVA all’autorità fiscale. Per evitare tale rischio, la cessione da parte del cedente che vende i beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica dovrebbe essere esente dall'IVA, mentre a tale cedente dovrebbe essere concesso il diritto di detrarre l'IVA a monte pagata per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti. A tal fine, il cedente dovrebbe sempre essere registrato nello Stato membro in cui ha acquistato o importato i beni in questione”. Regime speciale del MOSS Ad essere specificamente regolata è, inoltre, l’ipotesi in cui il cedente non stabilito nell’Unione, che si avvalga di un’interfaccia elettronica per vendere i propri beni, detenga scorte in più Stati membri utilizzate per effettuare cessioni ad acquirenti nello stesso Stato membro. Attualmente, tali cessioni non rientrano nel regime speciale del MOSS e, come specificato dal successivo considerando n. 3 alla direttiva n. 2019/1995/UE, “al fine di ridurre l’onere amministrativo (conseguente all’identificazione IVA nei singoli Stati membri di consumo), anche detti soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi all'interno della Comunità, che si ritiene abbiano essi stessi ricevuto e ceduto i beni, dovrebbero essere autorizzati ad avvalersi di detto regime speciale per dichiarare e pagare l'IVA su tali cessioni nazionali”. In pratica, il MOSS viene esteso anche alle cessioni interne effettuate per mezzo delle piattaforme elettroniche.