Nell’ambito degli interventi, spesso innovativi, volti a incentivare e comunque a regolare diversi aspetti delle attività economiche, contenuti nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019 convertito in l. n. 58/2019), sono stati introdotti, all’art. 13 del provvedimento, degli obblighi ed adempimenti riguardanti la vendita dei beni, tramite “piattaforme digitali. Evoluzione delle vendite on line La disciplina tratteggiata in questo articolo si occupa del fenomeno, sempre più rilevante, delle vendite effettuate tramite piattaforma digitale. Per comprendere meglio la portata delle innovazioni introdotte, si deve necessariamente prendere le mosse dal “mezzo” tramite il quale le vendite vengono effettuate. Si è infatti assistito, negli ultimi tempi, ad un’evoluzione delle modalità con cui vengono effettuate le vendite on line e si è passati dalla vendita promossa tramite il classico sito internet, all’utilizzo di strumenti più sofisticati ed organizzati, che ormai si è soliti indentificare con l’espressione piattaforma digitale. Volendo dare una definizione, sebbene molto sintetica, di piattaforma digitale, aderendo a quella che è una delle definizioni più conosciute, si può dire che tale piattaforma consista in una infrastruttura, hardware o software, che fornisce servizi e strumenti tecnologici per la creazione, distribuzione e gestione di servizi digitali, non necessariamente a pagamento, anche integrati tra più mezzi di comunicazione. Nel nostro caso, di solito ci si imbatterà in un mercato virtuale o in un portale dedicato, normalmente con accesso ed utilizzo regolamentato, che venderà i prodotti on line ai clienti che si siano precedentemente registrati. Regolamentazione delle piattaforme digitali L’art. 13 si occupa di regolare la “vendita di beni tramite piattaforme digitali” e lo fa puntando l’attenzione sul soggetto passivo che faciliti la vendita di detti beni tramite le piattaforme precedentemente definite. Nel caso specifico, si prevede che il soggetto passivo che faciliti, tramite l’utilizzo di una piattaforma digitale (la norma, testualmente, menziona “mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi”), le vendite a distanza di: - beni importati - beni all’interno dell’Unione Europea debba provvedere alla trasmissione, entro il termine del mese successivo a ciascun trimestre, dei seguenti dati di ciascun fornitore: - la denominazione o i dati anagrafici completi (questa è un’integrazione contenuta nel nuovo testo dell’art. 13), la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente (anche questa è una innovazione contenuta nel nuovo testo) e l’indirizzo di posta elettronica; - il numero totale delle unità vendute in Italia; - a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. Una rilevante novità concerne la regolamentazione dell’obbligo di trasmissione dei predetti dati. Si stabilisce adesso che, non soltanto le modalità, ma anche i termini della trasmissione dovranno essere stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Nell’art. 13, dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto legge, è stato soppresso l’obbligo del primo invio dei dati in questione entro il mese di luglio 2019. Si è evidentemente ritenuto che non fosse realistico rispettare il summenzionato termine e si è preferito demandare al provvedimento di cui sopra, non solo le modalità, ma anche la tempistica dell’invio dei dati. Una importante conseguenza della mancata o incompleta trasmissione dei dati da parte del soggetto passivo è che questi verrà considerato debitore d’imposta in relazione alle vendite a distanza per cui non abbia correttamente adempiuto all’obbligo di trasmissione, qualora non dimostri che l’imposta sia stata assolta dal fornitore. Differimento di obblighi e adempimenti E’ importante tenere presente che l’art. 13 prevede che quanto è previsto nell’art 11 bis, commi da 11 a 15 del decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018, convertito nella l. 12/2019), venga differito al 1° gennaio 2021. La disciplina in oggetto si occupa, prevedendo una serie di obblighi ed adempimenti, delle vendite a distanza tramite piattaforma elettronica (adottando, a tal proposito, la medesima terminologia usata nel comma 1 di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi di valore intrinseco non superiore a euro 150 oppure delle vendite con queste caratteristiche, “effettuate nell'Unione Europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione Europea a una persona che non è un soggetto passivo”. In questo caso, però, il soggetto passivo che abbia facilitato la vendita a distanza tramite piattaforma elettronica dei prodotti di cui all’art 11-bis, commi da 11 a 15 del D.L. n. 135/2018, nel periodo ricompreso tra il 13 febbraio 2019 e l’entrata in vigore del decreto Crescita (e non più dei primi quattro commi dell’art. 13), dovrà inviare i dati relativi alle suddette operazioni entro i termini (e non più nel mese di luglio 2019) e con le modalità determinati con il già menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’ultimo comma dell’art. 13 resta invariato, dopo la conversione in legge del D.L. n. 34/2019, e pertanto viene lasciata in essere la disposizione che statuisce che le disposizioni dei primi tre commi dell’articolo preso in esame si applichino sino al 31 dicembre 2020. In questo caso si segnala che l’originario comma secondo, che prevedeva il primo invio dei dati entro il mese di luglio 2019, è stato soppresso.