La nuova disciplina sugli appalti, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha introdotto una serie di adempimenti sia in capo al committente che alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici. Tali nuovi obblighi si traducono in una serie di procedure, alcune anche abbastanza complesse e macchinose, che è bene standardizzare al fine di non commettere qualche errore “gestionale” che si trasforma in disapplicazione delle norme con conseguente rischio di essere sanzionati. Per facilitare le imprese interessate nel costruire una valida ed efficiente struttura organizzativa che le permetta di affrontare in tutta tranquillità i nuovi obblighi di legge, il CNDCEC ha diffuso un documento che, oltre ad una puntuale sintesi dell’ambito applicativo della disciplina, contiene, in allegato, alcune check list. In particolare, si tratta di due check list che contengono le procedure da svolgere nell’ambito dell’attività di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore incaricato della revisione legale del bilancio: - della società committente; - della società appaltatrice/affidataria/subappaltatrice. Per individuare quali sono i controlli e le procedure da mettere in atto, è necessario partire dagli adempimenti previsti dalla norma. Obblighi per le imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici Nel documento vengono così sintetizzati: - calcolare le ritenute sui redditi erogati ai lavoratori impiegati nell’ambito dei contratti di appalto e il relativo versamento con distinte deleghe per ciascun committente; - quantificare i versamenti in maniera distinta per ciascun committente (e quindi quantificare la retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata); tale quantificazione deve essere effettuata dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa); - versare le ritenute da parte dell’impresa “con distinte deleghe per ciascun committente”. La norma esclude la possibilità di compensazione, salvi i casi di esonero appositamente previsti (art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997). Nel documento si ricorda che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019, i versamenti devono essere effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente; - trasmettere al committente, entro 5 giorni dalla scadenza del versamento, i seguenti documenti: 1) copia delle deleghe di versamento delle ritenute operate; 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato; 3) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; 4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La società subappaltatrice è tenuta a trasmettere copia dei documenti indicati al precedente punto anche alla società appaltatrice. Obblighi per il committente Il committente è tenuto almeno a: - richiedere e ricevere dalla società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice copia della delega di pagamento delle ritenute operate di propria pertinenza; - ricevere dalla società appaltatrice, affidataria e subappaltatrice entro cinque giorni dalla data di scadenza del versamento i documenti elencati nel paragrafo precedente; - effettuare una verifica in merito agli adempimenti che devono essere eseguiti dalla società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice attraverso il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese su indicate sulla base dei documenti ricevuti. Accedendo al proprio Cassetto fiscale il committente potrà consultare i modelli F24 a esso riferiti compilati dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice. Esclusione dai nuovi obblighi Non sono tenute ai nuovi obblighi le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che rispettino i seguenti requisiti: a) risultino in attività da almeno tre anni; b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi; c) abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; d) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Per beneficiare dell’esclusione, la sussistenza di tali condizioni va comunicata al committente nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Controlli da parte del revisore Sulla base di quanto detto nel paragrafo precedente, il CNDCEC suggerisce che è buona norma, da parte dell’organo di revisione del bilancio dell’impresa committente, porre in essere una serie di controlli, a campione, per verificare che siano rispettate tutte le previsioni di legge. Tra i controlli da effettuare in capo alla società committente, puntualmente riportati nella check list allegata al documento del CNDCEC, partendo dal riscontro positivo in merito all’applicazione delle nuove disposizioni (si ricorda che esse scattano per i contratti di importo annuo complessivamente superiore a 200.000 euro) si segnalano: - la verifica che l’appaltatore/affidatario/subappaltatore si sia avvalso della possibilità di esclusione come sopra descritta; - in caso affermativo, la verifica in merito alla richiesta del certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate - DURF - attestante il possesso dei requisiti di legge e il suo controllo quadrimestrale (infatti, il certificato ha validità di 4 mesi); - il riscontro relativo alla ricezione, da parte dell’appaltatore/affidatario/subappaltatore dei modelli F24, dell’elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente dell’elenco delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e del dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente; - la verifica circa l’eventuale sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate e la comunicazione dell’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni. Da ultimo, si raccomanda al revisore, in applicazione al principio di revisione SA Italia 250B, §14e, i seguenti ulteriori riscontri riguardanti l’eventuale sistemazione da parte della direzione delle: - carenze nelle procedure adottate dall’impresa se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente; - non conformità nell’esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente. I controlli sul bilancio dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice sono, in parte, identici e, chiaramente, speculari a quelli appena indicati nel paragrafo precedente. Pertanto, tra le altre cose, occorre verificare che la società rediga correttamente gli F24 relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio ed in particolare che: a) abbia indicato nella sezione “Contribuente” il codice fiscale della Società tenuta al versamento; b) abbia indicato nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del committente, unitamente al codice identificativo “09” da riportare nel campo “codice identificativo”; c) non abbia operato compensazioni con proprie posizioni creditorie; d) abbia correttamente determinato le ritenute da versare; e) sia stata effettuata la corretta contabilizzazione.