Nel caso di accessi, ispezioni o verifiche l’atto emanato prima della scadenza dei 60 giorni dal termine del controllo è sempre illegittimo anche se il contribuirete non ha indicato le ragioni che non ha potuto far valere per l’assenza di contraddittorio (cosiddetta prova di resistenza). Ciò in quanto si tratta di una norma che prevede espressamente la sanzione della nullità dell’atto. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22644 dell'11 settembre 2019. IL FATTO L’agenzia delle Entrate eseguiva un accesso presso la sede di una società in seguito ad una richiesta di rimborso Iva e, successivamente emetteva un avviso di accertamento. Tra i motivi si impugnazione, la società eccepiva la nullità dell’atto per violazione del contraddittorio (articolo 12, comma 7, legge 212/2000), poiché era stato emesso prima della scadenza del termine dei 60 giorni, decorrenti dalla consegna del Pvc. La Ctp annullava la pretesa, ma la sentenza veniva riformata in appello che, sul punto, riteneva derogato l’obbligo per la sussistenza di ragioni d’urgenza (imminente scadenza del termine decadenziale). La società ricorreva così in Cassazione lamentando, tra l’altro, l’errata applicazione delle regole sul contraddittorio. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE I giudici di legittimità, richiamando la prima pronuncia a Sezioni Unite in materia (sentenza n. 18184/2013) hanno ricordato che l’atto emesso prima del termine di 60 giorni è illegittimo perché il contraddittorio è una primaria espressione di principi di derivazione costituzionale (collaborazione e buona fede) ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Le Sezioni Unite (sentenza n. 24823/2015) con una successiva pronuncia, hanno poi affermato che per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio preventivo comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (cosiddetta prova di resistenza). Per i tributi non armonizzati, invece, l’invalidità sussiste solo se il contraddittorio sia espressamente previsto per legge. Alla luce di tali decisioni, la Cassazione ha innanzitutto rilevato che l’articolo 12, comma 7 dello Statuto disciplinando già l’invalidità nel caso di violazione, non necessita della prova di resistenza e, pertanto, il contribuente non è tenuto a evidenziare le ragioni che non ha potuto rappresentare per la mancanza del contraddittorio. Detta nullità, espressamente prevista, concerne qualsiasi tributo e non soltanto quelli armonizzati. In assenza invece di una sanzione espressa di nullità: per i tributi armonizzati – per i quali il contraddittorio preventivo è obbligatorio anche in assenza di accesso - occorre la prova di resistenza; per i tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio e, quindi, non sussiste illegittimità.