A pochi giorni dalla scadenza arriva la proroga dei versamenti delle imposte per i soggetti ISA. La notizia, a dire il vero, era nell’aria da qualche giorno, ma l’ufficializzazione è stata fatta dal Ministero dell’Economia e delle finanze con un “comunicato legge” che anticipa il contenuto di una norma di prossima emanazione che definirà con esattezza i contorni della proroga. Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno 2023 sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Rispetto alle proroghe che si sono avute negli anni scorsi, però, non slitta anche il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%, che resta confermato al 31 luglio, lasciando, di fatto, inalterate, le rateazioni per chi opta per il versamento con lo 0,40%. In attesa di conoscere il testo ufficiale della norma che molto probabilmente troverà posto, come emendamento, nel disegno di legge di conversione del D.L. n. 51/2023, è possibile definire il nuovo calendario fiscale dei prossimi mesi. Quali sono gli effetti della proroga Vengono ridefinite le scadenze di versamento delle imposte (saldo 2022 e primo acconto 2023) derivanti dalla dichiarazione per il periodo d’imposta 2022 come segue: - scadenza “naturale”: 20 luglio; - scadenza con maggiorazione dello 0,4%: 31 luglio. Nel comunicato si fa cenno alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA, ma non si dice nulla a proposito delle imposte sostitutive. Dovrebbe valere comunque il classico “effetto trascinamento”, per cui rientrano nella proroga anche le imposte sostitutive tra cui la cedolare secca sulle locazioni, l’IVIE e l’IVAFE. Chi sono i soggetti interessati e quelli esclusi La proroga riguarda solamente i “professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”. Ma non solo. Infatti, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo, nel comunicato si precisa che “che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA”. Pertanto, rientrano nella proroga anche i soggetti che: - dichiarano cause di esclusione dagli ISA; - applicano il regime forfetario agevolato e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; - partecipano a società, associazioni ed imprese che imputano i redditi per trasparenza. Invece, non rientrano nella proroga i soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie di applicazione degli ISA (attualmente pari a 5.164.569 euro). Nuove scadenze e nuove rateizzazioni Pur facendo slittare in avanti di 20 giorni la scadenza del versamento, lo stesso differimento non è stato previsto per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% che resta confermata al 31 luglio. Tale scelta è stata dettata sicuramente da ragioni di cassa. Alla luce di tutto ciò, per avere un quadro più chiaro, si riporta il nuovo calendario dei versamenti e delle relative rateazioni: 1) senza maggiorazione: - rata 1: 20 luglio; - rata 2: 21 agosto (il 20 cade di domenica); - rata 3: 18 settembre (il 16 settembre cade di sabato); - rata 4: 16 ottobre; - rata 5: 16 novembre. 2) con maggiorazione dello 0,4%: - rata 1: 31 luglio; - rata 2: 21 agosto; - rata 3: 18 settembre; - rata 4: 16 ottobre; - rata 5: 16 novembre. Si ricorda che l’interesse da applicare ad ogni rata successiva alla prima, è dovuto in misura forfetaria ed è pari al 4% annuo. Si calcola, a prescindere dal giorno di pagamento, con la seguente formula: (C * i * t) / 360 dove: “C” è l'importo della rata; “i” è l’interesse (4%) “t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata. Il “metodo commerciale” considera i giorni dell'anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni.