Versamento addizionale Ires: i codici da indicare nel modello F24
Devono essere utilizzati dagli intermediari finanziari (e dalla Banca d’Italia) tenuti al pagamento della maggiorazione del 3,5% prevista dalla legge di stabilità 2016
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2041, 2042 e 2025 sono i codici tributo che gli intermediari finanziari devono utilizzare per versare, rispettivamente, l’acconto (prima e seconda rata) e il saldo dell’addizionale Ires; i primi due sono di nuova istituzione, mentre il terzo è quello già istituito nel 2014 per il pagamento dell’addizionale prevista dal Dl 133/2013 che, però, viene “ridenominato”. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E del 16 maggio 2019.
L’addizionale Ires
La legge di stabilità 2016 ha previsto che gli intermediari finanziari e la Banca d’Italia sono tenuti ad applicare all’aliquota Ires ordinaria un’addizionale del 3,5%. Sono escluse, però, le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare (articolo 1, comma 65, legge 208/2015).
L’acconto
Allo scopo di tenere distinti i versamenti dell’addizionale da quelli relativi all’Ires corrisposta con aliquota ordinaria, la risoluzione istituisce, per i pagamenti in acconto, i seguenti codici tributo da indicare nel modello F24:
- “2041” – acconto prima rata
- “2042” – acconto seconda rata o in unica soluzione.
Il saldo
Per il pagamento del saldo, può essere utilizzato il codice tributo “2025”, già istituito con la risoluzione n. 42/E del 23 aprile 2014 per il versamento dell’addizionale Ires prevista dal Dl 133/2013 (articolo 2, comma 2) e applicata solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. A tal fine, il codice tributo, però, viene opportunamente “ridenominato”.
La compilazione del modello di versamento
La risoluzione stabilisce che nel compilare l’F24 utilizzato per il pagamento:
- i codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”
- nel campo “Anno di riferimento” deve essere inserito l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento (formato “AAAA”)
- il codice “2025” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “Importi a credito compensati”
per i codici “2025” e “2041”, nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” vanno indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato “NNRR” (“NN” rappresenta il numero della rata che si versa e “RR” indica il numero complessivo delle rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, invece, deve essere inserito “0101”.
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