L’iter di conversione del D.L. n. 104/2023 (“Asset”) si è concluso con l’introduzione di alcune novità riferite al tax credit per R&S nella microelettronica, al superbonus e al contrasto alla delocalizzazione delle imprese. Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica Viene riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e in particolare dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”. Le modalità di calcolo e di utilizzo del credito d’imposta sono: - il credito è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027; - è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi dopo il rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010; - il tax credit non soggiace al limite annuale pari a 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi al limite pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 della legge n. 388/2000. Un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, individuerà i criteri di assegnazione e delle procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti. Contrasto alla delocalizzazione Le grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi, si vedono aumentare da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, durante il quale una eventuale delocalizzazione dell’attività interessata all’esterno dell’UE e dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) comporta la decadenza del beneficio e l’irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Per la definizione di grandi imprese la norma rinvia a quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione che definisce tali le imprese prevede che occupano un numero uguale o superiore a 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro. Proroga superbonus 110 per cento edifici unifamiliari Viene prevista la proroga del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Viene stabilito che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Obbligo comunicazione credito non utilizzabile in seguito a cessione Viene introdotto l’obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito in seguito a cessione del credito o di sconto in fattura, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo. Si ricorda che tali crediti devono essere utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. La norma chiarisce inoltre che, nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024. Gli interventi edilizi che possono avvalersi di tale procedura, nel dettaglio, sono i seguenti: a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari; b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020); c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1- bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119); d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020); f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119). g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020). Per il mancato assolvimento di tale obbligo comunicativo entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni sono da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse Viene istituita un’imposta straordinaria con un’aliquota del 40 per cento, per l’anno 2023, sui margini di interesse (extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato: - la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Resta ferma l’applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente; - il limite massimo dell’imposta passa dallo 0,1 dell’attivo alla misura dello 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio; - in luogo dell’effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l’imposta, calcolata ex lege, a una riserva non distribuibile. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, invece, l’imposta è versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati; - è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione. L’imposta grava sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico degli istituti bancari, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede, per almeno il 10 per cento, il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In sostanza la base imponibile viene configurata tramite il confronto tra il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, ossia ad un periodo ancora in corso. Resta fermo che l’imposta è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Con le modifiche in sede referente il relativo gettito è altresì destinato al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine predetto scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio. Si noti che, in luogo dell’effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l’imposta calcolata ex lege, ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta è versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1, dunque è indirizzata al rafforzamento patrimoniale dell’istituto: si tratta della componente primaria di capitale della banca, in sostanza costituita da capitale versato, riserve o utili non distribuiti: voci di capitale di qualità maggiore. Esso viene definito dall’articolo 4 del citato regolamento UE/575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR). In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando, prioritariamente, gli utili degli esercizi precedenti, a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Qualora la riserva derivante dall’imposta sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta è maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento, di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea ed è versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera.