Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario. Gli ambiti di intervento del decreto riguardano: le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni; le sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati; le sanzioni amministrative, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni. In particolare, se da un lato si ammorbidisce rispetto alle rigidità attuali, dall’altro si inasprisce per i “recidivi”: - se è manifesta la sproporzione tra violazione e sanzione, questa è ridotta fino a un quarto; - se è di particolare gravità la violazione commessa, la sanzione fissa, proporzionale o variabile, può essere invece aumentata. Come ha commentato il Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, le sanzioni amministrative saranno: "ridotte da un quinto a un terzo, avvicinandole ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità". Nello schema di decreto, si prevede una sanzione raddoppiata per chi incorre in analoga violazione nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che la accerta o la rende inoppugnabile. In base alla riforma delle sanzioni fiscali, il contribuente che commette una violazione a causa di un’incertezza normativa obiettiva, resta non punibile per i 60 giorni successivi alle indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria (circolari, interpelli o consulenze) se presenta una dichiarazione integrativa e versa l’imposta dovuta. Non solo. Per le sanzioni penali, le norme di non punibilità si adeguano agli indirizzi della giurisprudenza, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore, chi decide comunque di mettersi in regola, anche attraverso la rateizzazione, pagando l’intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi. Di contro, si andrà a colpire chi compie “comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del Fisco”.