Con la salvaguardia dei soggetti che hanno mancato l’appuntamento del 7 dicembre 2018, relativo alle rate di luglio, settembre e ottobre della rottamazione-bis, il volto della terza edizione della definizione agevolata degli affidamenti all’agenzia delle Entrate-Riscossione assume contorni più stabili. I «ripescati» La legge di conversione del Dl Semplificazioni, appena approvata dalla Camera e in corso di pubblicazione, consente di includere nella rottamazione-ter anche i debitori che non sono riusciti a rispettare la scadenza di dicembre, a prezzo però di una riduzione di due anni del periodo di dilazione. Mentre la generalità dei debitori può pagare in 18 rate, a partire dal 2019 e fino al 2023, i “ripescati” devono far fronte al carico in 10 rate, dal 2019 fino al 2021. Si tratta di rate in scadenza a luglio e novembre 2019, e poi nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. È comunque un miglioramento rispetto alla condizione pregressa, se solo si tiene conto che gli interessati erano decaduti dalla rottamazione-bis e non potevano accedere alla ter. A ciò si aggiunga che il debito residuo non poteva più essere dilazionato, con l’effetto che il soggetto passivo restava esposto alle azioni di recupero dell’agente della riscossione. I ritardatari La stessa situazione riguarda i soggetti che hanno pagato in ritardo, anche solo di un giorno, le somme in scadenza al 7 dicembre. Anche in questa eventualità, occorre la trasmissione dell’istanza «DA – 2018» entro la fine del prossimo aprile. Resta dubbia, per questi soggetti, la possibilità di riattivare la dilazione esistente alla data di presentazione dell’istanza di rottamazione-bis. La disciplina originaria consentiva di riprendere il vecchio piano di rientro, non versando la prima rata in scadenza a luglio 2018, poi differita al 7 dicembre scorso. A stretto rigore, la facoltà di rientrare nella rottamazione-ter non dovrebbe aver automaticamente soppresso la possibilità in esame, non essendoci alcuna incompatibilità tra le due. Si tratta, peraltro, di una valutazione da fare con attenzione, poiché una volta entrati nella rottamazione-ter, alla scadenza del 31 luglio 2019, i precedenti piani di dilazione sono revocati ope legis, sia che si paghi sia che non si paghi la prima rata della sanatoria. Di conseguenza, dopo che l’istanza è stata accettata, in qualunque momento si decada della rottamazione-ter non potrà più essere dilazionato il debito residuo. Visto che per i «ripescati» il periodo di pagamento è di tre anni (in luogo dei cinque ordinari) e che le dilazioni normali possono arrivare sino a sei anni, la questione richiede un chiarimento ufficiale. Le situazioni critiche D’altro canto, la norma appena approvata consente di rimediare a situazioni davvero critiche. Si pensi all’ipotesi in cui il debitore abbia presentato l’istanza di rottamazione-bis con scelta di pagamento in una unica rata, entro il 31 luglio 2018. Laddove non si fosse rispettata tale scadenza, come si sarebbe potuto far rientrare i carichi in questione nella rottamazione-ter? L’interessato avrebbe potuto beneficiare del differimento del termine al 7 dicembre, ma solo per salvare la rottamazione-bis, non anche per fruire del maggior termine di cinque anni del pagamento delle somme dovute. Oggi anche questi casi hanno accesso senza condizioni di sorta ai benefici di legge. Sembra, invece, che non vi sia spazio per recuperare i contribuenti che vogliono chiedere la definizione delle liti pendenti ove siano inclusi carichi indicati nella domanda di rottamazione-bis. Si pensi all’impugnazione di un avviso cui ha fatto seguito l’affidamento di un carico pari a due terzi della cifra complessiva incluso nella domanda in scadenza a maggio 2018. In questo caso, l’articolo 6, comma 7, del Dl 119/2018 , prescrive senza vie di fuga il rispetto della scadenza del 7 dicembre. Le altre novità L’altra novità riguarda l’allineamento delle scadenze della rottamazione delle risorse Ue a quelle della rottamazione ordinaria (18 rate in 5 anni). Con riferimento al «saldo e stralcio», le novità riguardano le ipotesi di confluenza nella rottamazione-ter. Si dispone in primo luogo che il rientro automatico nella sanatoria degli affidamenti riguardi unicamente le persone fisiche. Le società che compilano per errore il modello «SA – ST», dunque, non saranno “scusate” e devono trasmettere il modello corretto («DA – 2018») entro la scadenza (30 aprile 2019). Inoltre, una volta confluiti nella definizione agevolata ordinaria, vuoi a causa del valore Isee troppo elevato vuoi perché i debiti non rientrano tra quelli “stralciabili” (ad esempio, somme da accertamenti esecutivi), il pagamento deve avvenire in 17 rate, a partire da novembre 2019 e fino a novembre 2023. Vi è, dunque, un dimezzamento del periodo originario. Infine, se nella domanda di stralcio erronea sono inclusi carichi per i quali si sarebbe dovuto rispettare la scadenza del 7 dicembre, il pagamento deve avvenire comunque entro il 2021, come nella generalità dei casi.