Sanzioni da 250 a 2.500 euro per Caf e professionisti che appongono visti di conformità infedeli sulle dichiarazioni dei redditi. Aumenta il costo della correzione spontanea, che sarà pari a un terzo del minimo, senza gli attuali sconti previsti per il ravvedimento (fino a 1/10). Sospensione dell'attività da uno a tre anni in caso di violazioni ripetute, applicabile anche in caso di definizione agevolata e con revoca in caso di recidiva. Sparisce però la responsabilità degli intermediari per la maggiore imposta dovuta dai contribuenti in caso di errori sul 730: Caf e professionisti resteranno responsabili solo della sanzione. È una delle novità fiscali contenute negli emendamenti approvati dalle commissioni riunite affari costituzionali e lavori pubblici del senato al dl n. 135/2018. Il decreto semplificazioni approderà nell'aula di Palazzo Madama lunedì mattina. Registri informatici Campo libero alla tenuta della contabilità in modalità informatiche da parte degli operatori economici. Con una modifica all'articolo 7, comma 4-quater del dl n. 357/1994, viene consentito ai contribuenti di digitalizzare non più soltanto i registri degli acquisti e delle fatture (ex articoli 23 e 25 del dpr n. 633/1972), bensì «qualsiasi registro contabile, con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto». A fronte della semplificazione, naturalmente l'impresa o il professionista dovrà essere in grado di produrre i documenti aggiornati e stampati in caso di richieste, accessi o verifiche da parte degli organi di controllo. Regime forfettario Un emendamento sgombra il campo da ogni possibile causa ostativa riguardante i giovani professionisti che, dopo aver superato l'esame di stato, passano dallo status di praticanti a quello di iscritti all'albo. I dubbi riguardavano chi svolge la pratica con un inquadramento da dipendente presso il dominus. Attualmente il comma 57, lettera d-bis) della legge n. 190/2014 inibisce l'accesso al regime sostitutivo ai soggetti che esercitano la propria collaborazione nei confronti di datori con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti. Un paletto volto a prevenire indebite trasformazione di dipendenti in partite Iva. Ora viene previsto che la preclusione non si applica però alle attività di collaborazione «a seguito di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale». Web tax Prima ancora che il decreto ministeriale attuativo della nuova imposta sui servizi digitali, introdotta dalla legge n. 145/2018, diventi operativa, viene individuato un gruppo di operazioni che non saranno soggette al prelievo. Si tratta, in particolare, di tutte le transazioni che avvengono su siti web il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento. Escluse anche le piattaforme di negoziazione di titoli finanziari e i servizi consistenti nell'ausilio alla concessione di prestiti. Si ricorda che il dm attuativo della web tax dovrà essere emanato entro il 1° maggio 2019.