Fino a tre anni di riduzione dei termini di accertamento per gli aderenti al regime in caso di visto pesante che certifichi il rispetto della normativa tributaria sostanziale, adempimenti, attività e controlli annualmente indicati dal Mef. Fermo il rilascio da parte di avvocati e commercialisti, spazio anche ai consulenti del lavoro per la certificazione del Tcf (Tax control framework, cioè il sistema di controllo interno aziendale con cui il contribuente garantisce il proprio presidio sui rischi fiscali ai quali l'impresa è potenzialmente esposta). Sono queste le ultime modifiche inserite nel decreto legislativo di attuazione in materia di adempimento collaborativo, attuativo della legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023), approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, insieme a quelli su rimodulazione dell'Irpef, contenzioso e modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente Lo schema di novembre Nello schema di decreto preliminarmente approvato il 16 novembre scorso, il potenziamento del regime vedeva (a) l'estensione della platea di potenziali aderenti, raggiunta medianteil progressivo abbassamento della soglia di volume di affari o ricavi per l'accesso al regime; (b) una ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative e penali, con alcune condizioni relative alle modalità di comunicazione e limiti, nonché (c) la riduzione dei termini di accertamento per l'amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti aderenti. Veniva introdotto anche un regime per i contribuenti sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'adempimento collaborativo, che prevede una riduzione sanzionatoria (amministrativa e penale) in caso di adozione di un efficace Tcf, con opzione di durata biennale da comunicare all'amministrazione finanziaria, e disclosure preventiva del rischio fiscale mediante interpello. Si ricorda che sino all'adozione del decreto legislativo in commento, l'adozione del Tcf rappresentava un requisito per l'accesso all'adempimento collaborativo e soltanto nell'ambito di tale regime erano previsti dei benefici in termini sanzionatori e di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate, mentre rappresentava per tutti gli altri soggetti una scelta per la gestione interna della propria variabile fiscale, senza tuttavia che vi fosse il riconoscimento di alcun beneficio “esterno”. Le novità introdotte Rispetto allo schema del 16 novembre, il decreto definitivo presenta due leggere modifiche. Centrale, ora come allora, il ruolo ricoperto dal Tcf, la cui implementazione e mantenimento nel continuo rappresenta la pietra angolare della fiducia che l'Agenzia delle entrate ripone nei contribuenti. Nei suoi tratti essenziali, il modello è costruito sui medesimi pilastri di qualsiasi altro sistema di controllo interno, con le peculiarità che si riferiscono alla tipologia di rischio (di conformità alla normativa tributaria) che si trova a dover gestire. L'idea che il Tcf debba essere “integrato” fa proprio riferimento all'idea che il sistema di controllo del rischio fiscale sia parte del più ampio sistema di controllo interno e gestione dei rischi (Scigr) dell'impresa, in modo che le impalcature esistenti consentano una gestione efficiente e ancor più efficace dei rischi. Ma il decreto, oltre a prevedere che il Tcf debba essere integrato, richiede, quale requisito, una sua certificazione, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti, avvocati o commercialisti. E qui risiede la prima delle due differenze con lo schema di decreto: la versione definitiva specifica che, fermo il rilascio da parte di avvocati e commercialisti, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. La certificazione riguarderà la rispondenza del Tcf ad apposite linee guida che saranno emanate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e riguarderanno l'efficace predisposizione del modello, il suo aggiornamento e il periodico adeguamento della certificazione. Sul tema, il governo assicura che i provvedimenti attuativi, vale a dire il decreto del Mef sui requisiti dei professionisti certificatori e l'adozione delle linee guida da parte dell'Agenzia, saranno adottati in tempi adeguati a consentire alle imprese di adottare il regime per l'anno d'imposta 2024. La seconda differenza riguarda la riduzione di due anni dei termini di accertamento, prevista per gli aderenti al regime dotati di Tcf certificato. Sul tema, la versione definitiva del decreto specifica che l'ulteriore riduzione di un anno, prevista in caso di possesso della certificazione tributaria (visto pesante ex art. 36 del dlgs 241/1997), dovrà riguardare la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali e l'esecuzione degli adempimenti, controlli e attività che saranno annualmente indicati con decreto del Mef. Infine, lo schema di decreto prevedeva che fossero esclusi dall'obbligo di certificazione i soggetti già aderenti all'adempimento collaborativo, in virtù di un sindacato sul modello espresso dall'Agenzia durante l'istruttoria per l'ammissione al regime. La versione definitiva ricomprende anche i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso al regime prima dell'entrata in vigore del decreto.