ZFU Sisma Centro Italia: esonero contributivo per tutto il 2024

L’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24 agosto 2016.

I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati prolungati anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Ciò premesso, con il messaggio n. 927 del 4 marzo 2024 l’INPS comunica che l’articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha previsto un’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione de qua.

In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per il periodo di imposta 2024.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy è l’Autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del citato Dicastero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024).

Le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.