Le zone economiche speciali (ZES) sono state introdotte nel nostro paese con il D.L. n. 91/2017, successivamente convertito dalla l. n. 123/2017, con l’evidente intento di costituire un fattore di sviluppo per le Regioni italiane meno sviluppate ed in fase di transizione, come individuate dalla UE. Attualmente le ZES esistenti sono: - ZES Abruzzo; - ZES Calabria; - ZES Campania; - ZES Ionica Interregionale Puglia – Basilicata; - ZES Adriatica Interregionale Puglia – Molise; - ZES Sicilia Occidentale e ZES Sicilia Orientale; - sono in corso le attività per la creazione della ZES Sardegna. Cosa sono le Zone economiche speciali La caratteristica di queste aree è la possibilità di usufruire di: - specifiche agevolazioni fiscali, quali il credito d’imposta, originariamente previsto sino a 50 milioni di euro; - avvalersi di procedure burocratiche semplificate, da attuarsi in zone portuali che siano ritenute porti di rilevanza strategica. Il regolamento istitutivo delle ZES è contenuto nel DPCM 25 gennaio 2018 e successivamente sono stati varati significativi provvedimenti, che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto renderle attrattive. Si citano, a tal proposito: - la sospensione dell’IVA; - i dazi doganali attinenti alle merci stoccate in queste zone; - la riduzione di un terzo dei termini relativi a procedimenti in campo edilizio, ambientale, delle concessioni demaniali portuali e delle autorizzazioni paesaggistiche. A ciò aggiungasi che sono inoltre stanziate risorse di notevole entità per il “decollo” di queste aree. Nonostante lo sforzo profuso, però, le ZES non sono ancora divenute attrattive per gli operatori economici e gli investitori, soprattutto a causa di endemici problemi strutturali dei territori di cui fanno parte. Primo fra tutti, la carenza di infrastrutture che penalizza la movimentazione merci e, più in generale, lo sviluppo delle singole aree. Per ridare slancio a questo veicolo di sviluppo il Governo ha ridisegnato alcuni aspetti della normativa, introducendo modifiche significative alla stessa. Cosa si è fatto per rendere più attrattive le ZES Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si è mosso su due direttrici per migliorare l’appeal delle ZES, è infatti intervenuto: - sulla loro Governance; - per favorire la cantierabilità degli interventi necessari sul territorio. Ha anche stanziato nuovo fondi. Governance e cantierabilità L’art. 57 del D.L. 77/2021, come convertito con la legge n. 108/2021 ha innovato la disciplina preesistente, come segue: - il Commissario straordinario, che presiede il Comitato di Indirizzo che gestisce la ZES, verrà nominato con DPCM, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, d’intesa con il Presidente della Regione interessata. Se l’intesa non viene raggiunta entro 60 giorni dalla proposta, il Consiglio dei Ministri provvederà con deliberazione motivata; - l’Agenzia per la Coesione Territoriale deve assicurare supporto ai Commissari e deve garantire, “sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato”; - i Commissari possono assumere le funzioni di una stazione appaltante, avvalendosi di poteri straordinari ed operando in deroga alla normativa sui contratti pubblici per accelerare gli interventi previsti dal PNRR. - si rivela particolarmente significativa, inoltre, l’istituzione di un nuovo procedimento di Autorizzazione Unica che sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, concessioni, pareri comunque denominati, ma sempre nel rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale. Questa autorizzazione può anche costituire variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. Essa viene rilasciata dal Commissario, all’esito di un’apposita Conferenza di Servizi, alla quale partecipano le amministrazioni interessate. I termini per la sua adozione sono dimezzati rispetto a quelli attualmente vigenti e sono perentori: Decorso il termine previsto, interviene il “silenzio assenso”. Nuovi fondi per infrastrutture L’altro ambito su cui è intervenuto il PNRR in materia di ZES concerne gli investimenti. Sono stati infatti stanziati 630 milioni di euro per gli interventi infrastrutturali, atti a collegare fra loro le varie ZES con la rete nazionale dei trasporti e con le Reti Trans Europee (TEN – T). Tale misura si aggiunge agli ulteriori 1,2 miliardi di euro stanziati per interventi nei principali porti del Sud Italia. L’intento evidente è quello di cercare di colmare il “gap” esistente tra queste zone e, più in generale, tra il Sud dell’Italia ed il resto del territorio nazionale e molte zone europee, nell’ambito delle comunicazioni, al fine di consentire un adeguato interscambio delle merci. Sul piano operativo questi investimenti dovrebbero interessare: - interventi sul collegamento dell’ultimo miglio: volti a realizzare efficaci collegamenti, soprattutto di natura ferroviaria, tra le aree industriali e la rete SNIT e TEN-T, per diminuire i tempi ed i costi nella logistica; - opere di urbanizzazione primaria: attualmente carenti e di cui i potenziali investitori in alcune ZES hanno richiesto la realizzazione per potere attuare i propri progetti di investimento; - reti di trasporto sicure ed efficienti: mediante la realizzazione di interventi in ambito locale che migliorino la sicurezza delle infrastrutture di collegamento esistenti attinenti all’accesso a porti, aeroporti ed insediamenti produttivi, che sono spesso antiquate e poco sicure, e le portino al livello degli standards vigenti, nel rispetto delle norme tecniche NTC18 e delle linee guida ad esse preposte. Aumento del massimale del credito d’imposta L’ultimo elemento da tenere in considerazione è infine l’aumento del tetto per il credito d’imposta previsto per ciascun investimento all’interno delle ZES, che è stato innalzato da 50 a 100 milioni di euro. Il beneficio fiscale si estende anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria. Incognite Lo sforzo prodotto per consentire alle ZES di essere un volano per lo sviluppo delle aree in cui sono state costituite è sicuramente ragguardevole, ma permangono delle incognite, che possono penalizzare la buona riuscita di questa azione. A livello normativo è presente l’obbligo per le Regioni di adeguare la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES. Ciò evidentemente istituisce un vincolo rilevante per questo tipo di attività e necessita di un’attività di programmazione per le Regioni interessate di non poco conto. Come spesso accade, inoltre, bisognerà attendere la prova dei fatti per verificare se effettivamente le attività di realizzazione degli interventi saranno più snelle e rapide e non scontino, come accade in altri settori, l’eccessiva burocratizzazione dei procedimenti. La “ratio” dell’intervento legislativo è inequivocabile e spinge per lo snellimento delle procedure, consapevole che esso potrà essere un punto di forza per il rilancio delle ZES ed il conseguente sviluppo delle aree in cui esse sono state create.